Il diritto d'autore


Un film, un libro, una canzone, un testo teatrale, un documentario, un disegno, una scultura sono protette dal copyright o diritto d’autore. L’elenco delle opere dell’ingegno si è allungato nel tempo: negli anni passati si sono aggiunti all’elenco i software e i data base. Quest’elenco potrà via via ampliarsi in futuro, se nasceranno nuove tipologie di opere dell’ingegno aventi i requisiti necessari per ricevere protezione.

Quando un’opera è protetta del diritto d’autore?


Uno degli errori in cui più frequentemente si cade è pensare che un’opera, per poter essere protetta dal diritto d’autore, debba essere un’opera d’arte. Nulla di più sbagliato: il diritto d’autore non tutela necessariamente ciò che è “artistico” o bello. Il livello creativo richiesto per poter accedere alla disciplina del diritto d’autore può essere minimo: la casistica dei tribunali lo dimostra. In passato, si è riconosciuto il copyright su jingle della pubblicità composti da due o tre note. Una foto che non presenta alcuna ricerca di luce, colore ed inquadratura ha comunque una sua tutela di copyright.

Ciò che conta è che quello che si è realizzato esprima lo sforzo creativo del suo autore, rifletta l’impronta personale del suo autore.

Anche la bozza di una sceneggiatura, la traccia scritta del soggetto di un film, lo schema di un quiz televisivo (entro dati limiti) possono essere tutelati dal diritto d’autore. In poche parole appena si dà forma concreta ad un’idea, quando si passa da un’idea ad un qualcosa di tangibile (uno scritto, una rappresentazione pubblica, una pubblicazione) nasce il diritto d’autore.

Naturalmente, più l’opera dell’ingegno è in fase di bozza, di progetto, più è preferibile che sia dettagliata o sia originale. In questo modo sarà più facile dimostrare di avere dei diritti di copyright su quel progetto nel caso in futuro venisse copiata o interferisse con un’opera realizzata da qualcun altro.

Ad esempio, se un soggetto di un film si limita a descrive genericamente la storia d’amore fra un uomo e una donna, che si incontrano nell’Europa degli anni ‘30, si separano durante la seconda guerra mondiale e di nuovo si ritrovano nel primo dopoguerra, risulterà difficile rivendicare un copyright su questo soggetto, a meno che non si caratterizzino i personaggi, non si inseriscano degli episodi originali, non si elabori la struttura della narrazione, etc. già nella fase del progetto.

Quali e quanti sono i diritti d’autore?


I diritti d’autore si distinguono innanzitutto fra diritti morali d’autore e diritti patrimoniali d’autore. I primi riguardano la regolamentazione dei diritti più personali e legati alla sfera intima dell’autore, i secondi servono a gestire economicamente le cosiddette esclusive dell’autore sulla propria opera.

Il numero dei diritti patrimoniali d’autore è senza limiti: dipende da quante sono le modalità ed i mezzi di sfruttamento economico di un’opera. Ad esempio, i diritti patrimoniale d’autore su un film spaziano dai diritti di radiodiffusione televisiva, a quelli di proiezione nelle sale, ai diritti di noleggio, ai diritti di ritrasmissione via satellite, al diritto di rielaborazione per l’adattamento teatrale, ai diritti pay-tv e così via.

Un’altra importante distinzione è quella fra i diritti d’autore e i diritti connessi d’autore: i primi tutelano l’autore per quello che ha creato, quelli cui si fa riferimento quando si parla di copyright. I secondi servono a premiare un’attività che non è di tipo strettamente creativo, ma che merita comunque una tutela, che sarà di durata minore rispetto a quella prevista per i diritti d’autore o che si configurerà in certi casi in un mero diritto a compenso per chi è titolare di questi diritti.

Quando scadono i diritti d’autore?


I diritti d’autore scadono settant’anni dopo la morte dell’autore. Nel caso delle opere collettive, i diritti scadono settant’anni dopo la prima pubblicazione dell’opera. Nel caso delle opere in comunione, i diritti scadono settant’anni dopo la morte dell’ultimo dei coautori.
Una volta scaduti i diritti d’autore, vengono meno i diritti esclusivi in capo all’autore o a chi ha acquistato i diritti patrimoniali d’autore sull’opera. Si dice che l’opera cade in pubblico dominio.

Ci sono dei casi in cui si può utilizzare liberamente un’opera altrui?


La legge stabilisce delle eccezioni e dei limiti alle esclusive dell’autore. Anche se esistono i diritti d’autore su un’opera la legge stabilisce che sia possibile sfruttare un’opera altrui liberamente o pagando un compenso quando si verificano determinate condizioni. Si parlerà in questo caso di utilizzazioni libere.

Il caso più importante in cui è possibile utilizzare liberamente un’opera altrui è dato dalla caduta in pubblico dominio dell’opera. Occorre tuttavia essere molto attenti nell’effettuare questo tipo di operazione: restano comunque in vita i diritti morali d’autore sull’opera, che possono sempre essere fatti valere dagli eredi. Inoltre, non bisogna dimenticare di verificare l’esistenza di diritti connessi che possono comunque sussistere nonostante i diritti d’autore su un’opera siano scaduti.

Ad esempio, se si vuole utilizzare un brano di Mozart come base musicale per un video, occorre ricordare che, anche se sono scaduti i diritti d’autore sul pezzo musicale di Mozart, vi saranno comunque i diritti connessi che dovranno essere contrattati con il produttore fonografico, con gli artisti che hanno contribuito a realizzare quella specifica incisione che si intende riprodurre.

Fra le utilizzazioni libere vi è poi la citazione, come pure il riassunto o la riproduzione di parti di opera altrui: sono liberamente ammesse se compiute per fini di critica, di discussione o di insegnamento e se vengono riportati il titolo dell’opera citata, il suo autore (se indicato nell’opera di partenza) e l’editore.

Così pure un articolo di attualità (quando la riproduzione non è riservata espressamente in calce all’articolo) è liberamente riproducibile in altre riviste o giornali (anche radiofonici). Anche in questo caso occorre indicare la rivista ed il giornale da cui l’articolo è tratto, la data ed il numero di edizione e il nome dell’autore, se riportato in origine.
La fotocopia di un libro fatta per uso personale e nei limiti del 15 % del volume è ammessa, dietro pagamento di appositi compensi. Lo stesso vale per i libri presenti nelle biblioteche.